Niente condono edilizio se l’abuso supera i 750 metri cubi
Corte di Cassazione: è irrilevante che la destinazione dell’edificio sia residenziale o a uso diverso
Non è possibile ottenere il condono edilizio se l’abuso supera il 30% della volumetria originaria o i 750 metri cubi. I limiti valgono sia per le abitazioni sia per gli edifici con una destinazione diversa. È arrivata a questa conclusione la Corte di Cassazione con la sentenza 31955/20125.
Nel caso esaminato dai giudici, un Comune aveva respinto una domanda di sanatoria, avanzata ai sensi del Secondo Condono (Legge 724/1994) e ordinato la demolizione del manufatto.
In base alla Legge 724/1994, può essere concessa la sanatoria agli abusi realizzati entro il 31 dicembre 1993 a condizione che non abbiano comportato un aumento volumetrico superiore al 30% della volumetria originaria o comunque maggiore di 750 metri cubi. Vale lo stesso limite per le nuove costruzioni, che non devono superare i 750 metri cubi per singola richiesta di concessione edilizia in sanatoria.
Secondo il responsabile dell’abuso, che superava i limiti indicati dalla legge, la sanatoria doveva comunque essere concessa perché l’edificio in questione non aveva destinazione residenziale ma commerciale. A suo parere, una circolare del Ministero dei Lavori Pubblici aveva infatti affermato che il limite doveva essere applicato solo alle costruzioni residenziali.
Di parere opposto la Cassazione, che ha fatto notare come nella norma principale non ci fosse nessun riferimento alla destinazione dell’immobile da sanare. I giudici hanno infine ribadito che le circolari sono atti interni che non possono interpretare o porsi in contrasto con le leggi di rango superiore. La Corte ha quindi respinto il ricorso e confermato la validità dell’ordine di demolizione.